Il funzionamento concreto del trattamento sanitario obbligatorio

Capitolo IV
Il funzionamento concreto del trattamento sanitario obbligatorio

1. Premessa

Descrivere l'effettivo svolgimento della procedura fissata dalla legge per l'adozione di un Trattamento sanitario obbligatorio, presenta alcune difficoltà per lo più legate alla disinformazione che spesso dimostrano gli operatori in essa coinvolti. In particolare:
  • disinformazione a livello normativo (ad esempio sulla decorrenza dei termini richiesti per la presentazione di un ricorso);
  • disinformazione riguardo agli originali obiettivi e scopi della riforma psichiatrica (non abbandono del malato "liberato", ma preminenza assoluta dell'intervento terapeutico sul territorio rispetto a quello ospedaliero)
  • mancanza infine di dati a livello statistico (quanti trattamenti sanitari obbligatori vengono effettuati in media ogni mese? Sembra che non vi sia una risposta a questa banale domanda).
Complessivamente emerge una discordanza pressoché generalizzata nei modi di interpretare ed applicare la legge e dunque nei modi di procedere dei soggetti coinvolti. Ognuno di essi sembra perseguire obiettivi ristretti alla propria sfera di competenza senza che vi sia alcuna volontà di collaborazione e tentativi di coordinare ruoli e funzioni. Ne consegue che i dati, le descrizioni e le risposte fornite via via dalle figure interpellate (medici, psichiatri, vigili urbani, funzionari comunali, giudice tutelare) sono spesso divergenti.
Particolare attenzione merita infine una sorprendente quanto totale disapplicazione di interi istituti introdotti dalla riforma psichiatrica a garanzia e tutela dei diritti del malato.

2. L'organizzazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura

I fattori che influiscono, a volte in modo determinante sulla decisione di adottare un provvedimento estremo come il Trattamento sanitario obbligatorio sono eterogenei e mutevoli. Sicuramente un ruolo decisivo è da questo punto di vista assunto dalla carenza di strutture territoriali extraospedaliere in grado di coprire, almeno in parte, la funzione di contenimento di emergenze psicotiche svolta oggi quasi esclusivamente dal servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura.
L'intera zona di competenza dell'azienda sanitaria fiorentina risulta infatti scarsamente fornita di strutture intermedie che, attraverso una presa in carico globale del paziente, siano in grado di tamponare una crisi psicotica non fronteggiabile a casa, evitando la drastica soluzione del ricovero.
I servizi psichiatrici di diagnosi e cura dell'azienda sanitaria locale, nei quali vengono effettuati i trattamenti sanitari obbligatori ed ancora oggi denominati e identificati all'interno degli ospedali nei quali si collocano come "reparti di psichiatria", sono quattro. Ognuno di essi ha una competenza zonale: Careggi-Ponte Nuovo; Santa Maria Nuova; San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata.
Ciascun servizio psichiatrico di diagnosi e cura dispone di un numero di posti letto variabile (ad esempio Santa Maria Nuova 12, San Giovanni di Dio 9, Santa Maria Annunziata 15), peraltro mai superiore a 15. Tuttavia, qualora in situazioni di affollamento si renda necessario un intervento ospedaliero immediato, altri letti vengono aggiunti nei corridoi o nelle sale da pranzo (il servizio del nuovo ospedale di San Giovanni di Dio è arrivato ad ospitare in alcuni periodi sino a 16 pazienti), superando così facilmente il tetto massimo fissato dalla legge.
Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura oltre a disporre di 4-5 stanze da letto, ha normalmente una stanza in più adattata a sala da pranzo e sala tv. In alcuni servizi i pazienti di sesso maschile non sono separati da quelli di sesso femminile (come a San Giovanni di Dio ed a Santa Maria Annunziata), mentre in altri, data l'impossibilità di usufruire di un ampio locale in grado di ospitare tutti i pazienti assieme, vige tale separazione.
Uno psichiatra a turno è sempre presente: la mattina, il pomeriggio, e durante la notte. Un altro psichiatra (in certi casi due), viene tutte le mattine per due, tre ore a svolgere compiti di coordinamento e supervisione. È previsto inoltre un turno di tre infermieri ed una caposala. Talvolta a psichiatri ed infermieri si aggiungono ausiliari, ossia persone con ridotte funzioni di assistenza e maggiori funzioni di pulizia delle persone e degli ambienti.
Fino a pochi anni fa la maggior parte degli infermieri proveniva dagli ex ospedali psichiatrici, oggi questi - a seguito dei pensionamenti - costituiscono una minoranza. All'indomani della chiusura degli ospedali psichiatrici ed al momento dell'apertura dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, essi più che dimostrarsi preparati od impreparati ad affrontare le nuove modalità di intervento terapeutico introdotte dalla riforma psichiatrica, hanno semplicemente saputo adattarsi, "digerire" il cambiamento; tenuto conto naturalmente della diversa sensibilità e delle motivazioni varie che hanno guidato la scelta dei singoli di non restare negli ex ospedali psichiatrici in via di smantellamento ma di entrare nei nuovi servizi.
Generalmente il personale infermieristico non viene sottoposto ad una preparazione specifica, anche se alcuni responsabili dei servizi curano più di altri tale aspetto, ad esempio convocando periodicamente (di solito ogni quindici giorni) riunioni allargate agli infermieri dedicate proprio all'aggiornamento.
Le porte del servizio psichiatrico di diagnosi e cura restano sempre chiuse, anche durante l'ora del passo (la stessa fissata per tutti gli altri reparti dell'ospedale). All'entrata vi è un campanello, suonandolo si affaccia un infermiere. I pazienti psichiatrici, volontari ed obbligatori, sono rigidamente separati dai pazienti degli altri reparti dell'ospedale. Quelli volontari possono uscire per recarsi al bar o in altri reparti soltanto con il permesso degli infermieri che sul punto ricevono precise direttive dal personale medico. Ai pazienti in Trattamento sanitario obbligatorio al contrario non è mai permesso di uscire, qualora si renda necessario uno spostamento (ad esempio per effettuare un esame) devono essere accompagnati dall'infermiere.
All'interno del servizio è consentita la massima libertà di movimento, un telefono pubblico è a disposizione di chiunque.
La rigida chiusura e separazione rispetto agli altri reparti dell'ospedale che caratterizza - come nessun altro luogo in esso - il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, è addebitata anche e soprattutto alla scarsa tolleranza normalmente manifestata dal personale medico e para-medico nei confronti del paziente psichiatrico. Gli psichiatri del servizio di diagnosi e cura incontrano non poche difficoltà e resistenze nei casi in cui si renda necessario, a causa di problemi intercorrenti di altra natura richiedenti un immediato intervento medico-chirurgico, il trasferimento temporaneo di pazienti psichiatrici in altri reparti. Il semplice fatto che si tratti di un paziente psichiatrico, rappresenta di per sé un rischio, e determina immediatamente nei medici un allarme addirittura definito "somatico".
La vita all'interno di un servizio psichiatrico è scandita dai rigidi orari dell'ospedale, sia per quanto riguarda le visite che i pasti, con l'avvertimento che una maggiore sorveglianza, un più accurato controllo vengono esercitati (essenzialmente dagli infermieri) in questi reparti. Sorprendente appare la normalità con la quale viene considerata l'eventualità di adottare misure contenitive consistenti essenzialmente nel legare il paziente per i polsi e le caviglie al letto. Tali mezzi vengono considerati leciti ed adottati in misura più o meno rilevante a seconda del servizio, del clima che lo caratterizza, dalla formazione e dei metodi degli psichiatri ed infermieri che vi lavorano.
Gli psichiatri più giovani e di formazione basagliana sostengono che uno dei principali intenti della legge 180, ovvero l'istituzione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed il trasferimento all'interno dell'ospedale civile delle nuove modalità di funzionamento, organizzative e terapeutiche - sperimentate con successo nelle esperienze di apertura dei vecchi manicomi nel corso degli anni sessanta e settanta -, è completamente fallito. È accaduto esattamente il contrario: l'introduzione dei servizi psichiatrici negli ospedali ha determinato in primo luogo una realtà di medicalizzazione nella terapia dei disturbi psichici - in ambito ospedaliero vengono infatti praticati quasi esclusivamente interventi medico-farmacologici -, e soprattutto sono stati il malato e lo psichiatra ad adeguarsi ai metodi e alle dinamiche dell'ospedale civile, un'istituzione questa caratterizzata già di per sé da un forte isolamento e separazione con l'esterno, da regole ben precise, procedure rigorose e scarsa contrattualità dell'azione terapeutica. Nelle esperienze di apertura degli ospedali psichiatrici praticate da quegli psichiatri che, convinti della dannosità del manicomio e delle sue regole, negavano ad esso qualsiasi valore terapeutico, gli infermieri non indossavano più il camice bianco, segno di distacco ed autorità, ed i degenti vestivano abiti civili (1).
Nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura gli infermieri hanno il camice, i pazienti, nonostante siano in grado di muoversi e fisicamente sani, restano tutto il giorno in pigiama. Camminano stancamente e in modo ossessivo avanti e indietro per dieci metri di corridoio in cerca di qualcosa da fare, fumano in continuazione ed appaiono in uno stato catatonico. Quand'anche non vi sia una contenzione fisica ve n'è una di tipo morale, culturale e sociale. Un luogo come questo non contribuisce certo a stimolare la crescita dell'autonomia, il riconoscimento come persona, l'emancipazione e la responsabilità del paziente; ciò che si è in grado di offrire è soltanto un modello di vita vissuta in funzione della malattia.

3. Il procedimento

La procedura di internamento scatta generalmente nei confronti di soggetti, il più delle volte già conosciuti dai servizi territoriali, che manifestano, attraverso il compimento di azioni eclatanti e pericolose - minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesioni a cose e persone - oppure di segno negativistico - rifiuto di comunicare e conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e cibo -, un acutizzarsi del disturbo psichico.
In tali circostanze i familiari conviventi o in loro assenza i vicini, chiedono aiuto allo psichiatra del servizio (quando con questo è già in corso una terapia o comunque è già stabilito un contatto), oppure chiamano direttamente l'ambulanza e/o i vigili urbani o i carabinieri. In verità, come preciseremo, carabinieri e vigili vengono chiamati soltanto in casi di estrema pericolosità o violenza, oppure nell'ipotesi in cui il paziente rifiuti di recarsi in ospedale.
A questo punto un medico, che può essere il medico dell'ambulanza, lo psichiatra del servizio giunto sul posto o anche il medico di famiglia, redige una proposta di Trattamento sanitario obbligatorio, motivandola stringatamente. Talvolta indicando il disturbo dal quale si presume affetto il soggetto (2), altre volte limitandosi a scrivere "disturbo psichico". Accade spesso che, sia la proposta che la convalida, vengano effettuate da medici del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, essendo di fatto il Trattamento sanitario obbligatorio una misura adottata sempre nei confronti delle stesse persone, già conosciute dai servizi e soggette ripetutamente nel tempo a ricoveri. Perciò in questo caso quando i familiari o l'ambulanza chiamano il servizio, i medici si organizzano anticipatamente predisponendo e firmando in tempi brevi i due certificati richiesti dalla legge.
Qualora ad essere chiamato sia il medico di famiglia, questi generalmente prima di redigere la proposta si consulta con uno psichiatra del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, nel caso in cui non lo faccia, capita spesso che il servizio respinga la suddetta proposta ritenendola impropria o comunque mancante dei requisiti formali minimi richiesti dalla legge.
Interessante è rilevare le controversie che ancora oggi, dopo ben venti anni dall'entrata in vigore della legge, si hanno riguardo alla specializzazione del medico che è chiamato a convalidare il primo certificato. In verità sul punto, sia la 180 che la 833, non offrono delucidazioni, limitandosi semplicemente ad indicare, la prima un medico della struttura sanitaria pubblica (art. 2, comma 3) e la seconda un medico della unità sanitaria locale (istituite dalla stessa legge 833). Il piano sanitario regionale emanato dalle Regione Toscana per il triennio '96-'98 specifica che deve trattarsi di uno psichiatra. Tuttavia gli psichiatri del servizio, interpellati sulla questione, hanno negato che in concreto la convalida provenga necessariamente da uno psichiatra, al contrario capita spesso che sia redatta da un medico qualsiasi in quel momento di turno al pronto soccorso.
Il momento della procedura più controverso e che ha dato adito a numerose discussioni è quello riguardante l'intervento della polizia municipale o di rappresentanti delle forze dell'ordine (carabinieri e polizia di stato). I vigili sostengono di non poter intervenire prima dell'emanazione dell'ordinanza del sindaco che dispone il Trattamento sanitario obbligatorio in presenza dei due certificati medici. Sennonché i casi in cui si rende necessaria una misura così drastica come un ricovero coatto, sono caratterizzati da un'estrema urgenza ed i tempi dell'emergenza psichiatrica, a detta degli operatori, sono più stretti rispetto a quelli previsti dalla legge. Dunque il più delle volte non si riesce ad ottenere l'emanazione dell'ordinanza prima del ricovero. La diffusione di questa prassi determina un certo disagio negli operatori, soprattutto negli psichiatri, convinti di realizzare in simili frangenti una sorta di "fermo psichiatrico", in pratica un abuso. Per questo allo scopo di studiare una soluzione si sono svolti incontri fra gli psichiatri ed il giudice tutelare, a conclusione dei quali tuttavia essi non hanno potuto far altro che constatare quello che oramai è considerato un semplice dato di fatto, un abuso riconosciuto tacitamente da psichiatri e magistrati.
Se però gli psichiatri una volta ammessa l'anomalia ed assodata la propria impotenza rispetto ad essa non hanno sollevato particolari problemi, numerose obiezioni e resistenze sono state opposte in simili frangenti da alcuni corpi della polizia municipale, in specie da quello di Scandicci, dimostratosi, soprattutto in passato, particolarmente reticente ad intervenire in assenza dell'atto ufficiale del sindaco (3). Sennonché, di fatto, qualora si renda necessario l'uso della forza per effettuare il trasporto in ospedale, ad intervenire, almeno sul territorio del comune di Firenze, sono i vigili. Essi generalmente arrivano sul posto in tre o quattro (4). Il loro intervento giunge in un momento particolarmente difficile, caratterizzato da una forte tensione. Per questo motivo il Comune di Firenze, in collaborazione con il giudice tutelare, ha deciso di dare il via, entro il mese di marzo, ad un apposito corso di preparazione destinato ai vigili del Comune di Firenze e volto a consentire loro una gestione sicura ed adeguata della situazione spesso drammatica, comunque delicata, che può presentarsi al loro arrivo.
In un primo momento i vigili intraprendono una vera e propria azione di convincimento dell'interessato; tentano di tranquillizzarlo e persuaderlo dell'utilità del ricovero. Quasi sempre tale azione ha successo e non occorre usare la forza. Se ciò non avviene il paziente viene prelevato e messo in ambulanza. In questa operazione i vigili sono assistiti dal personale dell'ambulanza, raramente è presente anche lo psichiatra del servizio. La polizia municipale ritiene utile il proprio intervento, avendo questo spesso un effetto positivo sul paziente: in presenza dei vigili egli si tranquillizza sentendosi tutelato - contro eventuali abusi sanitari - da rappresentanti di pubblica sicurezza (tanto che spesso il soggetto preferisce salire sulla vettura dei vigili piuttosto che in ambulanza).
Nel frattempo il servizio psichiatrico di diagnosi e cura provvede ad inviare (generalmente via fax) all'ufficio del comune di residenza del paziente i due certificati medici. Come sappiamo la legge richiede per l'adozione di un Trattamento sanitario obbligatorio un'ordinanza del sindaco entro 48 ore dal certificato di convalida. Quasi mai tale ordinanza risulta firmata dal sindaco. Nel Comune di Firenze vi è un ufficio (l'Unità Operativa Promozione Salute, situato in viale Gramsci 16), deputato proprio allo svolgimento della procedura del Trattamento sanitario obbligatorio, che provvede a notificare all'assessore delegato (l'assessore alla sanità, in sua assenza tutti gli altri assessori) i due certificati. Analogo iter viene seguito qualora il paziente interessato risieda a Scandicci; in questo caso l'ordinanza viene firmata dal sindaco (a meno che egli non sia assente od impossibilitato, in questi casi vi provvede un assessore) e l'ufficio interessato è l'ufficio della polizia mortuaria. Dunque il sindaco di Firenze non viene generalmente a conoscenza delle proposte di Trattamento sanitario e l'assessore delegato si limita a firmare un modulo prestampato, senza svolgere alcuna forma di controllo.
Una volta firmata, l'ordinanza viene numerata divenendo così un atto ufficiale del Comune di Firenze. Entro 48 ore dal ricovero, che nella maggior parte dei casi, come già osservato, avviene prima dell'emanazione dell'ordinanza, un messo del Comune provvede a notificare in doppia copia al servizio psichiatrico di diagnosi e cura (5) interessato ed al giudice tutelare (6) della Pretura circondariale di Firenze (dott.ssa Viviani) l'ordinanza stessa. Se quest'ultima viene emessa da un Comune diverso (ad esempio Scandicci, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Bagno a Ripoli), vi è un ulteriore passaggio, ovvero il Comune interessato consegna l'ordinanza al messo del Comune di Firenze e quest'ultimo provvede a notificarla al giudice tutelare ed al servizio psichiatrico.
Il giudice tutelare competente per tutti i trattamenti sanitari obbligatori emanati dai Comuni rientranti nel circondario del tribunale di Firenze, dovrà emettere, entro 48 ore dall'avvenuta notifica, un decreto di convalida o di non convalida dell'ordinanza. Tali termini sono generalmente rispettati, altrimenti occorre iniziare nuovamente la procedura con la proposta del medico. Non si è mai verificato che un sindaco dell'area fiorentina rifiutasse l'emanazione dell'ordinanza. Al contrario è accaduto che il giudice tutelare negasse la convalida per motivi peraltro meramente formali (ad esempio il mancato rispetto dei termini (7)), oppure trovandosi di fronte ad una richiesta di Trattamento sanitario obbligatorio extraospedaliero, richiesta che la dott.ssa Viviani rifiuta sostenendo la necessaria ed intrinseca natura ospedaliera di un provvedimento come il Trattamento sanitario obbligatorio (8). Nel caso in cui la motivazione addotta dal medico proponente - indicata nel certificato e nell'ordinanza - non appaia, a giudizio del giudice, esauriente o chiara, il giudice stesso telefonicamente chiede precisazioni e spiegazioni al medico, allo scopo di evitare la mancata convalida.
La legge 180, all'art. 3 comma secondo, precisa che il giudice provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento "assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti". Si rientra in tale previsione - oltreché nell'ipotesi predetta di contatti e chiarimenti telefonici con gli psichiatri del servizio resisi necessari di fronte a motivazioni insufficienti ed ambigue - nel caso in cui, in presenza di certificati poco esaurienti, il giudice decida di procedere ad un accertamento più accurato attraverso la nomina di un consulente tecnico di ufficio (9). Simili accertamenti vengono in realtà disposti raramente: il giudice vi provvede soltanto in presenza di forti lamentele del soggetto sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio, il quale magari denuncia la natura persecutoria ed infondata del ricovero. Ad ogni modo, una volta emesso, il decreto di convalida viene notificato al sindaco e al servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
Ai sensi dell'art 3 comma sesto della legge 180 (ed art. 35 comma sesto della legge 833) il giudice tutelare qualora ne sussista la necessità può adottare provvedimenti urgenti per conservare e amministrare il patrimonio dell'infermo in Trattamento sanitario obbligatorio.
La dott.ssa Viviani ha confermato la prassi instauratasi negli uffici giudiziari di Milano e dintorni di adottare tali provvedimenti, consistenti essenzialmente nella nomina di un rappresentante, anche in assenza di un Trattamento sanitario obbligatorio, il più delle volte allo scopo di evitare una pronuncia di interdizione (a fronte di una richiesta promossa dall'ufficio del pubblico ministero) nei confronti di persone sole e non in grado di provvedere ai propri interessi. Tuttavia la dott.ssa Viviani non ha mai preso iniziative simili ritenendole totalmente al di fuori della legge, tendenti a creare istituti nuovi senza alcun fondamento normativo. Al contrario, nel corso di un Trattamento sanitario obbligatorio il giudice ha avuto occasione di autorizzare persone a compiere atti urgenti nell'interesse del ricoverato (ad esempio la presentazione di dichiarazioni dei redditi in scadenza). Peraltro ciò si verifica di rado: difficilmente se ne presenta la necessità in un lasso di tempo così ristretto come i sette giorni di degenza previsti dal legislatore.
A conclusione dei sette giorni, qualora non sia già stata presentata dallo psichiatra del servizio psichiatrico di diagnosi e cura una richiesta di prolungamento, il trattamento termina. Uno psichiatra del servizio - non necessariamente lo stesso che ha proposto o convalidato il trattamento sanitario obbligatorio - è tenuto a comunicare al sindaco la cessazione delle condizioni richieste per l'internamento. Quest'ultimo, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dello psichiatra emette un'ordinanza di revoca e ne dà comunicazione al giudice tutelare. Tale ordinanza di revoca dovrà aversi ogni qual volta il paziente venga dimesso, a prescindere dal momento in cui ciò si verifica: prima del settimo giorno, il settimo giorno, o - laddove sia stato ordinato un prolungamento - dopo sette giorni.
È difficile che un Trattamento sanitario obbligatorio termini nei sette giorni previsti dalla legge. Talvolta si procede ad una dimissione entro 2-3 giorni dal ricovero ma perché questo risulta in un secondo momento improprio, superando il paziente in breve tempo la crisi, senza che risulti affetto da un vero e proprio disturbo psichico, quanto piuttosto da un disturbo comportamentale il più delle volte legato all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti. In questo senso è importante rilevare come non di rado gli psichiatri, pur considerando in quel frangente il trattamento obbligatorio una misura eccessiva, accettino di inoltrare la proposta di ricovero sotto le pressioni dei familiari, non sentendosela di respingere richieste provenienti da un contesto familiare e sociale caratterizzato da forte angoscia ed esasperazione. Senza dubbio, dichiarano gli psichiatri, una maggior attenzione e prudenza nel valutare l'adeguatezza di una richiesta di internamento veniva prestata in manicomio, essendo in quel caso il ricovero destinato a protrarsi indefinitamente nel tempo. Al contrario il fatto che oggi la legge ponga un limite temporale al Trattamento sanitario obbligatorio, conduce i medici a dare forse più peso e risposte immediate ai bisogni ed alle richieste dei familiari conviventi, a prescindere dalla reale urgenza e necessità del ricovero.
Vi è un altro caso in cui il Trattamento sanitario obbligatorio può risolversi nel termine di pochi giorni, senza peraltro che a ciò segua una dimissione del soggetto, ovvero quando il paziente accetta le cure e dunque il ricovero viene trasformato da obbligatorio in volontario. Certo può verificarsi anche il contrario: un paziente giunto in reparto volontariamente non accetta in un secondo tempo le cure ritenute necessarie dai medici che decidono perciò di inoltrare una proposta di Trattamento sanitario obbligatorio.
Sennonché, fatta eccezione per le suddette ipotesi, difficilmente un Trattamento sanitario obbligatorio termina entro sette giorni. Più spesso infatti viene prolungato: a volte di una settimana soltanto, in casi estremi fino a tre-quattro settimane (10). Comunque sia, qualora a giudizio dello psichiatra si renda necessario un prolungamento del ricovero, prima della scadenza dei sette giorni deve essere inoltrata all'ufficio competente del Comune di residenza del paziente una richiesta motivata di prolungamento. Il suddetto ufficio emetterà a firma del sindaco o dell'assessore delegato un'ordinanza di prolungamento entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, provvedendo a notificarla tramite messo al giudice tutelare nelle successive 48 ore. Quest'ultimo "rilevato che continuano a sussistere le condizioni per il trattamento sanitario obbligatorio" convaliderà il provvedimento.
In pratica viene riattivata la procedura seguita per il ricovero. I termini sono gli stessi, l'ordinanza è notificata in doppia copia sia al servizio psichiatrico di diagnosi e cura che al giudice tutelare. Il decreto di convalida del giudice viene comunicato al sindaco del comune interessato con l'indicazione di provvedere alla notifica dell'ordinanza convalidata al paziente.
Come abbiamo appurato la prassi è rappresentata dal prolungamento oltre i sette giorni del Trattamento sanitario obbligatorio. Anche per questo gli psichiatri interpellati non hanno manifestato disappunto o espresso lamentele riguardo alle indicazioni e prescrizioni temporali dettate dalle legge, affermando al contrario la pretestuosità delle numerose critiche rivolte al termine dei sette giorni fissato dal legislatore. Invero si tratta di una scadenza prolungabile senza limiti, perciò largamente gestibile dallo psichiatra stesso.
La legge di riforma psichiatrica, come sappiamo, si è preoccupata di introdurre una serie di istituti a tutela dei diritti fondamentali e della libertà del malato, garantito in questo modo, secondo il legislatore, contro eventuali abusi. Per rendere l'idea di come e quanto tali istituti siano in concreto utilizzati, è sufficiente dire che talune delle figure coinvolte nella procedura di internamento non ne sono addirittura a conoscenza. L'art. 4 della legge 180 riconosce a colui che è sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio ed a chiunque il diritto di rivolgere direttamente al sindaco richiesta di revoca e di modifica del provvedimento. Alla domanda posta al funzionario dell'ufficio competente del Comune di Firenze "Con quale frequenza vi trovate di fronte a tali richieste?", la risposta data è "Guardi che la legge riconosce a chiunque vi abbia interesse, e non semplicemente a chiunque, il diritto di ricorrere al tribunale e non al sindaco".
Così come nessuna richiesta di revoca o di modifica viene rivolta al sindaco, allo stesso modo il sindaco non esercita mai ricorso avverso l'eventuale mancata convalida dell'ordinanza da parte del giudice tutelare (art. 5 comma secondo, legge 180).
Infine il giudice tutelare non ha notizia di ricorsi presentati al tribunale competente da "chiunque vi abbia interesse" contro il provvedimento convalidato da lui medesimo (art. 5 comma primo, legge 180). Addirittura nel sostenere l'importanza della conoscenza da parte dell'interessato del provvedimento di ricovero che lo riguarda, aggiunge: "L'ordinanza deve essere necessariamente portata a conoscenza del malato perché egli ha trentacinque giorni di tempo per presentare ricorso al tribunale", dimenticando che tale termine è richiesto sì dalla legge per la presentazione del ricorso al tribunale, ma soltanto qualora sia il sindaco ad esercitare il suo diritto di ricorrere avverso la mancata convalida dell'ordinanza da lui emessa. Infatti il legislatore si è guardato bene dal porre limiti temporali ad una tutela giurisdizionale esercitata direttamente dall'individuo sottoposto ad un Trattamento sanitario obbligatorio (art. 5 comma primo e secondo, legge 180. Art. 35 comma ottavo e nono, legge 833).

4. Il paziente sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio

Non è facile fornire un'attendibile descrizione socio-anagrafica del paziente "tipo" in Trattamento sanitario obbligatorio. Ciò non solo per la totale assenza di dati statistici, ma anche per la discordanza delle descrizioni fornite in merito dagli psichiatri dei servizi di diagnosi e cura
Il giudice tutelare e i funzionari responsabili degli uffici comunali addirittura non offrono alcuna indicazione, adducendo motivazioni varie e talvolta vaghe: obbligo di tutelare la riservatezza dell'interessato nel pieno rispetto della legge sulla privacy; necessaria implicazione, nell'esposizione di tali dati, di giudizi su certificati medici che loro non sono in grado e non vogliono esprimere; disorganizzazione e sovraccarico di lavoro degli uffici. Degno di segnalazione in proposito, se non altro per gli scarsi frutti prodotti, è il tentativo operato in tal senso dal dirigente responsabile (da due anni) dell'ufficio promozione salute del Comune di Firenze. Avendo questa persona (dott.ssa Bronzi) riscontrato al proprio arrivo il buio più completo in merito alla quantità, durata, luogo dei ricoveri obbligatori, ha richiesto ed ottenuto un programma in grado di soddisfare le più elementari esigenze statistiche necessarie per portare avanti un discorso di prevenzione oltreché di cura e riabilitazione (età, sesso, numero di trattamenti sanitari obbligatori effettuati nei confronti del soggetto, quartiere di provenienza e luogo di ricovero). Sennonché tale database resta inutilizzato, non essendovi alcun addetto all'inserimento ed alla elaborazione dei dati.
Il giudice tutelare dopo aver sottolineato la sua difficoltà a ricordare l'età, le condizioni socio-familiari dei pazienti in Trattamento sanitario obbligatorio, ha comunque mostrato i dati che il suo ufficio deve necessariamente registrare ogni trimestre per conto del Ministero di Grazia e Giustizia. Si tratta semplicemente di un elenco del tipo di provvedimenti emessi, (con indicazione del numero relativo). I decreti di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori si trovano in fondo a tale elenco alla voce "altro".
Dunque possiamo tentare una descrizione del paziente "tipo" in Trattamento sanitario - senza alcuna pretesa e rilevanza statistica - soltanto sulla base delle poche indicazioni provenienti quasi esclusivamente dagli psichiatri dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
Come già osservato il ricovero costituisce una misura disposta prevalentemente nei confronti di pazienti già conosciuti e curati dai servizi di salute mentale extraospedalieri. Per lo più soggetti giovani, con un'età che varia dai diciotto ai trenta-trentacinque anni. Situazioni di solitudine ed esclusione, angoscia e tristezza, disagio e sofferenza, sembrano rappresentare una costante nelle loro vite. In particolare la presenza di un isolamento familiare e sociale forte impedisce loro di seguire con continuità una terapia ambulatoriale. A detta degli psichiatri spesso il paziente in Trattamento sanitario obbligatorio non ha consapevolezza della propria malattia, non accetta e riconosce il proprio bisogno di cure, dunque difficilmente chiede aiuto in assenza di familiari ed amici in grado di sostenerlo e spingerlo verso i servizi territoriali.
La condizione di obiettiva solitudine in cui queste persone si trovano è spesso conseguenza di episodi di vita tragici o comunque traumatici - come divorzi, abbandoni e morti -, ma può esser dovuta anche (soprattutto nella zona centrale) ad una lontananza dalla propria città o paese di origine per motivi di studio o di lavoro. Quale ne sia la causa, essa provoca l'impossibilità di comprendere e raccogliere in tempo una richiesta di aiuto che (sempre) viene manifestata a vari livelli, e dunque impedisce in definitiva un intervento terapeutico tempestivo. Tutto ciò fa sì che un disturbo psichico, comunque già presente anche se in modo più o meno latente, si acutizzi per poi manifestarsi in modo eclatante ed esplosivo.
I servizi di diagnosi e cura competenti su zone tradizionalmente popolari (ad esempio il servizio dell'ospedale di San Giovanni di Dio) osservano come a queste situazioni di isolamento si aggiungano sovente condizioni economiche e sociali molto difficili; in particolare i pazienti in Trattamento obbligatorio che giungono in reparto sono spesso disoccupati o immigrati, con un livello di istruzione piuttosto basso. Talvolta la malattia mentale si associa anche a storie di alcolismo o tossicofilia (11) che peraltro rappresentano non la causa unica o principale del disturbo, quanto piuttosto un fattore aggravante o favorente.
In definitiva dunque alla base di un provvedimento come il Trattamento sanitario obbligatorio troviamo spesso, oltre ad un disturbo psichico (non necessariamente grave, dicono gli psichiatri), condizioni di emarginazione, sradicamento dal contesto sociale-culturale-familiare di appartenenza, problemi di integrazione sociale.
Quando al contrario dietro a colui che soffre psichicamente vi è un quadro familiare e sociale apparentemente tranquillo e normale, sembrano assumere un valore preponderante nella decisione di internamento le pressioni esercitate dal e nel predetto contesto. Gli psichiatri del servizio riconoscono senza difficoltà che la famiglia ed il gruppo di appartenenza sono sicuramente e pesantemente implicati nella misura del ricovero: "Senza dubbio l'accentuarsi di una normale condizione patologica è favorita, in misura più o meno evidente, da una minore tolleranza manifestata dall'ambiente di provenienza." (dott. Guerrasio, psichiatra del servizio psichiatrico di diagnosi e cura del nuovo ospedale di San Giovanni di Dio). Proprio per questo lo psichiatra del servizio di diagnosi e cura, di fronte ad una richiesta di ricovero proveniente dai familiari, deve essere in grado di comprendere quando essa sia appropriata e dunque opportuna, e quando al contrario sia espressione, più o meno consapevole, di intolleranza o addirittura di un calcolo utilitaristico (12). Il più delle volte l'esercizio di forti pressioni da parte dei conviventi per l'attivazione della procedura di internamento si accompagna, in modo più o meno evidente, ad una forte insofferenza, ad un abbassamento del livello di tolleranza normalmente manifestato nei riguardi del familiare malato. In simili frangenti, qualora il ricovero abbia luogo, risulta particolarmente difficile impostare un rapporto sereno con il paziente e portare avanti costruttivamente un discorso terapeutico efficace. Sia perché, intervenendo contro la volontà del soggetto si crea fra questo ed il medico un rapporto di forza (peraltro ciò si verifica in occasione di qualsiasi Trattamento sanitario obbligatorio), sia a causa dello scarso sostegno e collaborazione manifestati in questi casi dai familiari che raramente si sentono coinvolti nel lavoro terapeutico e si rivelano disponibili ad accogliere suggerimenti volti a venire fuori dalla via estrema e meramente contenitiva del ricovero.
A sostegno e conferma della scarsa efficacia ed utilità di un provvedimento come il Trattamento sanitario obbligatorio e del suo esser diretto piuttosto al contenimento di un'emergenza psichiatrica ("ma anche sociale e familiare, visto che l'aspetto psicopatologico rappresenta spesso l'epifenomeno", come afferma il dott. Guerrasio), vi è un dato fondamentale: la "recidiva" del paziente obbligatorio. Gli psichiatri, ma in questo caso anche il giudice tutelare ed i funzionari degli uffici comunali, asseriscono che gli individui soggetti al ricovero coatto sono sempre gli stessi: persone che ripetutamente nel tempo ed a intervalli più o meno lunghi, vengono internate. Nel tentativo di arginare tale problema, gli psichiatri dei servizi psichiatrici, ospedalieri e non - avendo ben presente che l'ospedalizzazione rappresenta inevitabilmente un'interruzione traumatica del vivere quotidiano - si adoperano per realizzare quella continuità terapeutica voluta fortemente dal legislatore del 1978, di cui tanto si è parlato e si parla. Questa sembra concretizzarsi essenzialmente nel proseguimento, una volta terminato il ricovero, del rapporto paziente-psichiatra del servizio. Peraltro non sempre si riesce a ottenere risultati in questa direzione. In primo luogo a causa di una carenza di personale (soprattutto in ambito territoriale) lamentata da quasi tutti gli psichiatri. Ma non solo: nei casi sopra descritti di totale solitudine o comunque di scarso coinvolgimento e partecipazione dei familiari, difficilmente il paziente una volta dimesso riesce a mantenere "l'impegno" terapeutico con il servizio non facendosi sovente dopo i primi incontri più vedere. Infine, accanto a quegli psichiatri che ritengono che la presenza dello psichiatra "curante" nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio sia, oltreché utile su di un piano strettamente terapeutico, segno di onestà e lealtà da un punto di vista umano e perciò doverosa, vi sono anche quelli che, ritenendo che la propria presenza nel corso di un ricovero obbligatorio possa pregiudicare ed alterare il rapporto volontario instauratosi all'esterno, preferiscono non "apparire" durante i sette giorni.
La legge 180 mostra particolare attenzione all'aspetto di tutela e garanzia della libertà del paziente e dei suoi diritti fondamentali nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio. In verità, dichiarano gli psichiatri, soltanto entro certi limiti le prescrizioni di libertà sancite dal legislatore si realizzano. Ad esempio: più o meno in tutti i servizi di diagnosi e cura i medici comunicano al paziente il provvedimento adottato nei suoi confronti, spiegandone i motivi; il paziente può, telefonicamente, comunicare a suo piacimento con l'esterno. Tuttavia, alcuni diritti considerati elementari in qualsiasi altro ambito, difficilmente risultano compatibili con le regole e le caratteristiche dell'ospedale: come può esercitarsi il proprio diritto alla riservatezza in un luogo di quattro stanze assieme a dodici persone? Altre facoltà riconosciute al paziente si sono dimostrate inoltre incompatibili con la natura, le modalità e le circostanze che accompagnano un Trattamento sanitario obbligatorio; in particolare il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Il ricovero infatti deve esser eseguito nell'ospedale della zona di residenza del paziente, e le cure vengono prestate dallo psichiatra di turno giorno per giorno.
A proposito degli interventi terapeutici praticati al paziente in trattamento sanitario obbligatorio, vi è da dire che non sussiste un protocollo terapeutico prestabilito. Più medici lavorano nel sevizio di diagnosi e cura, psichiatri di formazione diversa con caratteristiche differenti. Alcuni prediligono terapie basate essenzialmente sui farmaci, altri - avendo una formazione psicodinamica - danno maggior rilevanza e spazio alla psicoterapia, pur non rappresentando un ambiente ristretto e promiscuo come l'ospedale il luogo ideale per la sua pratica. D'altra parte la circostanza che il ricovero sia obbligatorio influisce pesantemente sulle scelte terapeutiche dei medici; la psicoterapia ad esempio richiede un minimo di disponibilità ed apertura da parte del paziente, un riconoscimento del terapeuta come di qualcuno che può aiutarti. Generalmente subito dopo l'internamento il soggetto appare agitato, scostante, ha comunque un atteggiamento negativistico e rifiuta qualsiasi intervento e dialogo con gli psichiatri. Per questo gli vengono somministrati sedativi e soltanto in un secondo momento, a volte dopo giorni, iniziano i colloqui. Questi ultimi si svolgono in un'apposita stanza, talvolta, se lo psichiatra lo ritiene utile ed opportuno, vi partecipano anche i familiari. Confermando le difficoltà di rapporto che spesso caratterizzano il Trattamento sanitario obbligatorio, gli psichiatri non nascondono le resistenze e gli ostacoli che incontrano nel procedere a tali colloqui con il paziente obbligatorio. Qualcuno tenta di instaurare immediatamente un dialogo con la persona, riconoscendo peraltro come anche questo primo contatto assuma inevitabilmente la forma di un'imposizione, e limitandosi dunque attraverso di esso a esporre le condizioni del ricovero.

Note

1. Vedi F. Stefanoni, Manicomio Italia, Editori Riuniti, Roma, 1998, p. 45.
2. Il più delle volte si tratta di situazioni di tipo paranoideo, ossia deliri persecutori gravi.
3. Il comandante della polizia municipale di Scandicci, Antonello Bastiani, afferma di fare riferimento sul punto all'interpretazione contenuta in una circolare emessa dal corpo della polizia municipale di Firenze, a firma del dott. Ancillotti, circa un anno e mezzo fa. In essa viene operata una distinzione: nel caso in cui si debba procedere, in presenza di un'ordinanza del sindaco, ad un ricovero forzato di un paziente che dia segno di pericolosità o mostri comunque particolare resistenza, la competenza prioritaria ad eseguire il ricovero è della polizia municipale. Qualora invece si renda ugualmente necessario un intervento di forza per effettuare il trasporto in ospedale, senza che tuttavia sia già stata emessa l'ordinanza, allora dovranno intervenire le forze dell'ordine e non i vigili.
4. Non sono predisposte squadre destinate ad eseguire le ordinanze di Trattamento sanitario obbligatorio, in pratica vi provvede chi risulta disponibile al momento.
5. Una copia viene inserita nella cartella del paziente, l'altra dovrebbe essere destinata al paziente stesso.
6. Una copia resta all'ufficio del giudice, l'altra torna al Comune come attestato dell'avvenuto ricevimento.
7. In tale caso, in verità, vi sarebbero gli estremi del reato di omissione di atti di ufficio, tuttavia il giudice tutelare, trattandosi normalmente di ritardi giustificati (oltreché rari), si limita appunto a non convalidare l'ordinanza.
8. Ciò nonostante la contraria interpretazione prevalente. Vedi nota n. 9, cap. III.
9. Uno psichiatra chiamato in pratica a verificare l'effettiva presenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'adozione di un Trattamento sanitario obbligatorio.
10. Il giorno 22 gennaio 1998 al servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Nuovo ospedale di San Giovanni di Dio, vi era un paziente in trattamento sanitario obbligatorio già da tre settimane.
11. Comunque non a stati di tossicodipendenza. Generalmente si tratta di pazienti giovani, di sesso maschile che fanno uso, anche sporadicamente, di allucinogeni, stimolanti o anfetamine, difficilmente di eroina.
12. Può accadere, anche se piuttosto raramente, che i familiari richiedano un trattamento sanitario obbligatorio per avere il tempo di creare situazioni, compiere atti a danno del paziente; ad esempio cambiare la serratura di casa per evitare il suo ritorno.

Trattamenti e Accertamenti sanitari obbligatori TSO e ASO



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

09/038/CR/C7 


RACCOMANDAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DI 
ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI PER 
MALATTIA MENTALE  
(ART. 33 – 34 – 35 LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833) 



Premessa 

Il documento contiene indicazioni e raccomandazioni tese a facilitare l’applicazione, coerente e 
omogenea su tutto il territorio nazionale, delle procedure ASO e TSO di cui agli articoli 33-34-35 
della Legge 833/78. In questi articoli si trova il riferimento all’Art. 32 della Costituzione per il 
quale è lecito curare la salute di un cittadino, contro la sua volontà, solo nei casi previsti dalla legge. 
E’ alla luce di questo principio che va letta la delimitazione, prevista dall’Art. 34, delle condizioni 
in cui ad una persona, affetta da malattia mentale, è lecito imporre interventi obbligatori. 
Nel primo comma dell’Art 33 della Legge 833/78 leggiamo che “gli accertamenti e i trattamenti 
sanitari sono di norma volontari”. Con ciò viene affermato un duplice diritto: alla difesa della salute 
e alla libertà individuale nell’esercizio di questo diritto. Ogni forma di intervento sanitario che 
prescinda dal consenso viene considerata un’eccezione, di cui restringere la portata, salvaguardando 
i diritti della persona dalle limitazioni che ne derivano. Da ciò una certa complessità delle procedure 
che regolano gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale. Questa 
complessità è una delle ragioni delle difformità di applicazione sul territorio nazionale, tra una 
regione e l’altra e, spesso, nella stessa regione, tra il territorio di una ASL e l’altro. 
Questo documento si pone nella prospettiva di rimediare alla diversificazione delle procedure 
nell’esecuzione delle ordinanze per interventi sanitari obbligatori e vuole esplicitare e chiarire 
l’applicazione delle norme e fornisce l’indicazione di buone pratiche per i diversi attori chiamati in 
causa per l’applicazione delle procedure.  
Le raccomandazioni saranno esposte nei seguenti capitoli: 
1) garanzie amministrative e giurisdizionali; 
2) procedure per l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO); 
3) procedure per il  trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in degenza ospedaliera; 
4) procedure per il TSO extra ospedaliero; 
5) libertà di scelta da parte del paziente; 
6) individuazione del luogo in cui attuare il TSO; 
7) circostanze in cui non si applicano le procedure ASO/TSO; 
8) procedure ASO e TSO in età evolutiva  

Rendendo operative, nel modo più completo, le garanzie introdotte dalla legge, si migliora la 
risposta in termini di qualità della cura ed efficacia dei servizi che vi sono preposti, introducendo 
quei valori di trasparenza delle procedure, permeabilità dei luoghi di cura, valutabilità delle 
prestazioni, sempre più rilevanti nella nostra società. L’integrale applicazione delle norme darà più 
chiarezza alle procedure, favorirà una maggiore omogeneità di esercizio in tutto il territorio 

nazionale. Sarà difeso così il diritto del paziente a ricevere cure nel pieno rispetto della sua dignità e 
della sua volontà e si ridurrà l’allarme sui rischi cui i medici vanno incontro a causa della 
complessità di queste norme, ridando tranquillità all’esercizio professionale anche nelle circostanze 
eccezionali previste dalla 833/78 per le alterazioni psichiche. 
L’applicazione di tutte le procedure previste dalla legge può sembrare a qualcuno un inutile 
dispiegamento di atti burocratici. Ma prima di pensare a un eccesso formale di garanzie, dovremmo 
non dimenticare l’importanza dei diritti che sono con ciò garantiti, come quello alla libertà 
personale e il diritto di decidere sulla propria salute. Di fronte alla constatazione che non sempre la 
quantità di energie e tempo impiegati per gli adempimenti previsti dalla legge è proporzionale al 
risultato si dovrebbe valorizzare il significato pedagogico dell’applicazione della legge: si 
testimonia al paziente il rispetto personale e sociale cui ha diritto, realizzato anche con il puntuale 
rispetto delle leggi, si sottolinea l’importanza che la sua adesione volontaria ha per la progettazione  
condivisa di un intervento terapeutico, con ciò favorendo una contrattazione per una presa in carico 
post TSO da parte dei presidi e servizi territoriali. 

Certamente la prospettiva migliore in cui affrontare e risolvere le difficoltà che si incontrano nella 
gestione degli interventi psichiatrici obbligatori è quella che nasce dalla loro collocazione 
nell’ambito della totalità della psichiatria e di una pratica di salute mentale. E’ qui che ci si può 
interrogare sulla efficacia delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione; sulla 
adeguatezza delle risorse disponibili (non solo in termini di posti letto, ma anche di operatori 
qualificati sul territorio); sulla razionalità dell’organizzazione rispetto alle risorse disponibili e ai 
bisogni degli utenti; sulla integrazione della rete dei servizi. Soltanto soluzioni adeguate dei 
problemi della rete dei servizi di salute mentale, rendono credibile l’impegno, cui ci sollecita la 
legge, a riportare nell’ordinaria modalità di gestione del bisogno psichiatrico quelle che sono 
eccezioni, e cioè gli interventi fatti senza il consenso del paziente.  

In fase applicativa le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, garantiranno, sul 
proprio territorio, una diffusa conoscenza di queste raccomandazioni e ne promuoveranno 
l’applicazione. A tal fine, se non l’hanno già fatto, favoriranno, nel territorio di competenza, la 
partecipazione di tutte le Istituzioni coinvolte (Comune, Polizia municipale, Pronto Soccorso 
Ospedaliero, 118, DSM, SPDC, Servizi di NPIA, Tribunale dei Minorenni, Polizia di stato, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) in un coordinamento per l’attuazione una corretta applicazione 
delle procedure di intervento sanitario obbligatorio, anche attraverso la siglatura di protocolli 
applicativi; attiveranno programmi di formazione interprofessionale per la condivisione delle 
competenze necessarie. 
Nel monitoraggio delle attività sanitarie una particolare attenzione sarà riservata ai servizi e alle 
prestazioni per l’urgenza psichiatrica e agli interventi sanitari obbligatori che eventualmente ne 
scaturiscono, sia in età adulta che in età evolutiva. I dati raccolti saranno utilizzati per implementare 
la prevenzione di ASO e TSO e per valutare l’adeguatezza dei servizi in modo da introdurre nei 
PSR eventuali correttivi.  
Tutte queste iniziative sono condizioni necessarie, anche se non sufficienti, per rendere più 
esigibile, alla persona affetta da malattia mentale, il diritto alla salute, nel rispetto della sua dignità e 
con le minori limitazioni possibili della sua libertà. 


1. Garanzie amministrative e giurisdizionali 

La legge assicura garanzie alla persona sottoposta agli interventi sanitari obbligatori e fa 
corrispondere alle crescenti limitazioni della libertà personale livelli crescenti di garanzia. 
Le procedure di intervento obbligatorio, ASO e TSO, vengono attivate quando il dovere di 
intervenire a beneficio del paziente, in conflitto con il dovere di rispettare il diritto alla libertà del 

cittadino, viene giudicato prevalente su quest’ultimo. Il punto di applicazione della norma non è il 
rifiuto dell’intervento ma il bisogno dell’intervento per disturbo psichico: l’attualità e la gravità di 
essi sono gi elementi valutati per primi. Nel momento stesso in cui la legge impone al cittadino un 
obbligo che riguarda la difesa della sua salute, riafferma i diritti di cui deve poter usufruire 
nonostante il suo stato di malattia: i diritti civili e politici, il diritto alla libera scelta del medico e del 
luogo di cura, il diritto di comunicare con altri a sua scelta anche quando la sua libertà di 
movimento è limitata, il diritto di agire in giudizio (per opporsi, davanti al Tribunale, all’ordinanza 
amministrativa che gli ha imposto l’obbligo di curarsi).  
La procedura di ASO in cui l’ordinanza del Sindaco rende esecutiva la richiesta del medico, viene a 
configurare una circostanza in cui la privazione della libertà personale si prevede sia di breve durata 
e comunque non superiore a quella necessaria a realizzare le condizioni in cui il medico sia messo 
in grado di valutare lo stato mentale del paziente, decidere la eventuale necessità e forma della presa 
in carico. L’ASO va effettuato in un luogo facilmente accessibile a testimoni che garantiscano la 
trasparenza delle procedure attuate; può avvenire al domicilio del paziente, in un servizio territoriale 
o presso il Pronto Soccorso di un ospedale; non può avvenire in strutture riservate alla degenza 
ospedaliera.  

Il TSO extra ospedaliero è caratterizzato dalla sola garanzia amministrativa costituita dall’ordinanza 
del sindaco. La sua esecuzione viene realizzata in un luogo senza particolari vincoli di accesso, in 
contatto con i luoghi di vita. La prassi consolidata ha limitato la durata del TSO extra ospedaliero a 
giorni sette, in analogia con il TSO in degenza ospedaliera.  

Per il TSO in degenza ospedaliera è previsto il massimo di garanzia: alla proposta iniziale, 
motivata, del medico, si deve aggiungere la convalida fatta da un medico appartenente alla unità 
sanitaria locale, che effettua una seconda valutazione. L’ordinanza del Sindaco attiva la procedura 
di TSO: nelle 48 ore che il Sindaco ha a disposizione dopo aver ricevuto la certificazione di 
convalida alla proposta di TSO, egli non deve svolgere nessuna indagine supplementare. 
L’intervallo di 48 è il tempo massimo in cui un apparato amministrativo deve potersi attivare. La 
riduzione di questo intervallo al minimo certamente giova ad una rapidità della risposta al bisogno 
del paziente ed è pertanto in questa direzione che i Comuni dovrebbero muoversi.  
Entro le 48 ore successive all’avvenuto ricovero il sindaco fa notificare, a mezzo messo comunale, 
il proprio provvedimento al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.  
“Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali 
accertamenti “ provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento. 
Con ciò la legge dà facoltà al giudice di non accontentarsi dei documenti che gli sono pervenuti, ma 
di compiere indagini per una valutazione che non potrà essere solo della correttezza formale del 
provvedimento, ma anche nuova valutazione del caso cui il provvedimento si riferisce e quindi, 
anche valutazione sanitaria, per la quale utilizzerà i supporti tecnici necessari. 
La durata di sette giorni del TSO in degenza ospedaliera implica la convinzione che questo tempo 
sia sufficiente a permettere la presa in carico del paziente da parte della rete di servizi, grazie alla 
collocazione del SPDC nel Dipartimento di cui fanno parte anche i servizi territoriali, al fine di 
instaurare altre modalità di rapporto con il paziente che favoriscano la  libera accettazione della 
cura, o forme attenuate di intervento obbligatorio come il TSO non ospedaliero; e comunque tali da 
garantire una continuità terapeutica.  
Il TSO in degenza ospedaliera viene considerata dalla legge la forma massima della limitazione 
della libertà personale.  
Quindi non è consentito un TSO extra ospedaliero che si configuri come un TSO ospedaliero senza 
le garanzie corrispondenti previste dalla legge.  
Prima di avviare un intervento obbligatorio (accertamento o trattamento) è necessario che il servizio 
territoriale compia tentativi mirati a coinvolgere il paziente e motivarlo all’intervento; infatti la 
legge prescrive “iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è 

obbligato” (Art. 33, comma 5). La legge indica inoltre la necessità, “per ridurre il ricorso ai 
trattamenti sanitari obbligatori”, di iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria. In tale 
fattispecie potrebbero rientrare programmi di prevenzione centrati sui casi per i quali siano stati 
attivati TSO ripetuti, nell’ambito di programmi di riduzione dei ricoveri ospedalieri per i pazienti 
c.d. dalla porta girevole. 
Va ribadito che solo l’attualità delle alterazioni psichiche e il rifiuto attuale del trattamento 
necessario giustificano il TSO. 
Qualsiasi medico è abilitato al riconoscimento della presenza di “alterazioni psichiche tali da 
richiedere urgenti interventi terapeutici” (L.: 833/78, Art.34, comma 4), ma ove siano presenti 
servizi territoriali di salute mentale, è lo psichiatra incardinato in tali servizi, o l’équipe territoriale, 
a intervenire direttamente.  
Si ricorda che il Commissario europeo ai diritti civili ha censurato la legislazione italiana che, in 
materia di interventi obbligatori per malattia mentale, non prescrive l’intervento di uno psichiatra. 

Quanto alla “ulteriore durata presumibile del trattamento” di cui parla la legger, nella prassi 
corrente vi è la tendenza ad applicare il limite di sette giorni. Questo è un esempio di una ulteriore 
garanzia offerta al paziente perché comporta l’introduzione, nel trattamento, di una periodica 
rivalutazione. La continuazione della degenza in TSO, con relativa limitazione della libertà 
personale, richiede una convalida amministrativa (dal Sindaco) cui segue la convalida 
giurisdizionale (da parte del Giudice tutelare).  
Garanzie supplementari scaturiscono, per il TSO extra ospedaliero, dalla possibilità offerta a 
chiunque di “rivolgere al sindaco richiesta di revoca o modifica del provvedimento con il quale è 
stato disposto o prolungato il TSO”.  
Per il TSO in degenza ospedaliera “chi è sottoposto a TSO, e chiunque vi abbia interesse, può 
proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal 
giudice tutelare”. Anche il Tribunale ha facoltà di fare una indagine supplementare e quindi 
pronunziarsi in merito al provvedimento impugnato. 

Non è forse superfluo precisare che quando la legge prescrive che la proposta e la convalida 
mediche siano motivate intende che accanto agli elementi che permettono l’identificazione certa 
della persona oggetto dell’intervento e gli elementi di identificazione degli estensori della proposta 
e della convalida (il giudice tutelare cui è demandato il compito di convalidare o non convalidare 
l’ordinanza del sindaco, deve poterli consultare, se necessario, per ulteriori chiarimenti e 
informazioni), siano riassunte le informazioni che rendono comprensibile la situazione, raccolte e 
descritte le emergenze riscontrate di persona che hanno portato i medici alla convinzione che fosse 
necessario un TSO. La motivazione quindi non può limitarsi alla diagnosi e alla valutazione della 
gravità del caso, ma deve riportare gli elementi raccolti a prova della sussistenza delle condizioni 
dalla legge per il TSO. E’ opportuno, per il TSO in degenza ospedaliera, ma anche per l’ASO e per 
il TSO extraospedaliero, che siano documentati gli interventi fatti “per assicurare il consenso e la 
partecipazione da parte di chi vi è obbligato”. In questi ultimi casi, sarà così evitata, di fronte a 
contestazioni e ricorsi all’autorità amministrativa e al Tribunale, la necessità di raccogliere a- 
posteriori una documentazione che giustifichi l’intervento del medico.  

Il diritto riconosciuto all’infermo, nel corso del TSO, di comunicare con chi ritenga opportuno, 
costituisce una ulteriore garanzia per il paziente. Non solo è un rimedio contro l’isolamento ma 
anche contro i soprusi a cui lo stato di scarsa contrattualità potrebbe esporlo, ed anche rimedio al 
timore di esserlo. 
Le persone ricoverate volontariamente in SPDC, se viene meno il loro assenso alle cure dovrebbero 
essere dimesse, salvo il configurarsi di una situazione di urgenza o l’esistenza delle condizioni 
previste per il TSO in degenza ospedaliera, che deve essere attivato con le garanzie previste dalla 
legge. 



2. Procedure per l’ASO 

La procedura dell’ASO per malattia mentale mira a garantire a tutti i cittadini una corretta 
valutazione dei loro bisogni di cura, anche nei casi in cui il disturbo mentale possa essere di  natura 
tale da menomare la consapevolezza stessa della malattia. L’ASO è pertanto una procedura 
attivabile solo allo scopo di poter garantire la migliore decisione in merito alla necessità di 
attivazione di un trattamento. C’è unanime consenso che al fine di garantire la migliore valutazione 
possibile, questa debba essere assicurata da un medico psichiatra del Dipartimento di Salute 
Mentale. Soprattutto nei casi di ASO proposti dal DSM sarebbe opportuno che a valutare il paziente 
fosse sempre il medico territorialmente competente o un altro medico della stessa équipe.  
Nel caso di cittadini già precedentemente in cura psichiatrica, le informazioni dei professionisti, in 
pratica pubblica o privata, che abbiano avuto in cura precedentemente il paziente, le richieste di 
intervento, avanzate dai familiari, dai vicini, dalle forze dell’ordine, sono elementi che devono 
sollecitare l’intervento del medico ma non possono mai essere automaticamente sufficienti a 
motivare la richiesta di un ASO. 

La proposta di ASO può essere avanzata sia da un medico del DSM che da altro medico.  
a) Il medico del DSM potrà proporre l’ASO solo nei casi in cui: 
1. in base alle informazioni avute, appaia legittimo, in scienza e coscienza, ipotizzare la 
necessità urgente di una (prima o ennesima) valutazione psichica al fine di valutare la 
necessità di un trattamento psichiatrico ma lo psichiatra non riesca a visitare il cittadino 
perché ha potuto sperimentare personalmente che la persona in questione (sia essa o 
meno già conosciuta) si sta sottraendo attivamente al contatto (allontanamento al 
momento dell’incontro, chiusura e rifiuto di permettere il contatto, non disponibilità a 
concordare appuntamenti associata o meno a ripetute irreperibilità) 
2. nel caso in cui, pur avendo potuto visitare il paziente in qualità di  medico proponente il 
TSO, non sia stato in grado di attivare una seconda visita per la convalida prevista dalla 
legge, per il rifiuto attivo del paziente. 
b) Il medico non psichiatra (Medico della Medicina Generale, della Continuità terapeutica, del 
118) potrà proporre l’ASO, oltre che nelle due condizioni precedenti, anche allorquando, pur 
avendo potuto visitare il cittadino, nutrendo un  dubbio sulla attualità di tutti gli elementi 
richiesti dalla legge per l’attivazione di una proposta di TSO  ritenga necessaria una valutazione 
specialistica psichiatrica, visita per la quale però il cittadino non fornisce il consenso. 

La proposta motivata contiene anche indicazioni sul luogo più opportuno – anche perché più 
accettato dal paziente – per l’esecuzione dell’ASO. Precisato questo e richiamato come 
appartenente alle buone pratiche il previo accordo del medico proponente con il Dirigente medico 
psichiatra della struttura pubblica (quando egli stesso non ricopra tale ruolo) su luogo, tempi e 
modalità di esecuzione dell’ASO, in linea generale è preferibile che l’ASO sia praticato in un 
servizio territoriale, in primo luogo nel CSM, ma anche in un Centro di salute o in un ambulatorio 
di medicina generale e, nelle ore di loro chiusura, al Pronto soccorso del presidio ospedaliero.  
La proposta motivata deve essere inoltrata al Sindaco del Comune dove si trova la persona oggetto 
della stessa. Non è necessaria convalida da parte di un secondo medico (Art. 33 comma 4). 
In ogni caso l’ASO non può essere svolto negli spazi di degenza del SPDC. 
L’ordinanza sindacale di ASO è eseguita dalla Polizia municipale che accompagna la persona al 
luogo indicato perché vi si svolga l’accertamento richiesto. Il personale sanitario del DSM svolge 
funzioni di assistenza se, e quando, il DSM disponga di un Servizio di intervento per l’urgenza 
psichiatrica; altrimenti sarà coinvolto il personale del Servizio del“118”. 
 Non è richiesta la notifica dell’ordinanza al giudice tutelare.  

Appartiene alla prassi consolidata ritenere che un’ordinanza di ASO, non eseguita entro 48 ore, non 
sia più valida e si richieda una nuova proposta. 


3. Procedure per il TSO in degenza ospedaliera 

La procedura di TSO in degenza ospedaliera viene avviata dalla proposta motivata di un medico 
che, avendo fatto di persona e in presenza la valutazione clinica, certifica l’esistenza delle 
condizioni richieste dalla legge per avviare detta procedura; la quale è possibile: 
a) “solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”; 
b) “se gli stessi non vengano  accettati dall’infermo”;  
c) “se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee 
misure sanitarie extraospedaliere”.  
Condizione essenziale per l’attivazione è che la proposta sia convalidata dalla certificazione di un 
medico, della Azienda sanitaria pubblica, che faccia, di persona, una seconda valutazione e la 
descriva in modo da motivare la convalida.  
Il personale medico del servizio di continuità assistenziale ha i requisiti previsti dall’art. 34 per il 
medico che deve convalidare la proposta di TSO: è cioè equiparato al personale medico della 
struttura sanitaria pubblica. Tuttavia la presenza nelle ASL/AO di servizi dipartimentali di salute 
mentale permette di garantire la pratica, già ampiamente diffusa e da raccomandare perché diventi 
la pratica dominante, dell’intervento di uno psichiatra del servizio pubblico, almeno nella fase di 
convalida del TSO. Nulla vieta che proponente e convalidante si parlino e decidano insieme; in tal 
modo tutte le potenzialità del sistema che richiede l’intervento di due medici potrebbero essere 
usate a favore del paziente piuttosto che per realizzare una garanzia che rischia di essere puramente 
formale.  
Medico proponente e medico convalidante si assicureranno che la propria certificazione giunga al 
sindaco del comune dove fisicamente si trova il paziente. Il sindaco, avendo, entro le 48 ore 
successive, stilata l’ordinanza dà mandato alla Polizia municipale di eseguirla.  
La titolarità della procedura di TSO appartiene alla Polizia municipale in tutta la  fase di ricerca 
dell’infermo e del suo trasporto al luogo dove inizierà il trattamento; al personale sanitario spetta la 
collaborazione per suggerire le precauzioni opportune per rendere meno traumatico il procedimento 
e per praticare gli interventi sanitari che si rendessero necessari. La collaborazione tra le due 
componenti permetterà di conciliare sicurezza e qualità dell’assistenza.  
Quindi la Polizia municipale è presente per tutta la fase di attuazione del TSO, fino al ricovero in 
SPDC, esercitando ogni sollecitazione necessaria per convincere il paziente a collaborare, nel 
rispetto della dignità della persona.  
La Polizia municipale attiva, se non sono già stati attivati, i servizi della ASL, in applicazione 
dell’art 33, il quale stabilisce che ASO e TSO sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici 
territoriali.  
Nelle ore di apertura dei servizi territoriali o se nel DSM competente per territorio è attivo un 
servizio di urgenza psichiatrica, sarà compito di questo fornire il personale per l’assistenza sanitaria 
sempre necessaria durante l’attuazione dell’ordinanza di TSO e quindi per accompagnare il paziente 
al SPDC indicato nell’ordinanza di ricovero. Per le ore della giornata in cui il servizio di urgenza 
non è ufficialmente in funzione, e nei luoghi dove non esiste affatto, sarà il “118” a garantire 
l’intervento sanitario pubblico necessario per l’attuazione del TSO. Queste raccomandazioni si 
applicano alle situazioni per le quali non è stata trovata una organizzazione soddisfacente e stabile. 
Non vanno a inficiare quelle pratiche che hanno trovato un assetto positivo con una diversa 
organizzazione e/o grazie ad accordi efficaci con il Servizio del “118”.  
Nei protocolli locali, stilati con la partecipazione di tutte le istituzioni interessate, saranno previste 
le modalità con cui le diverse agenzie garantiscono personale e altre risorse necessarie, compresa 
l’ambulanza, o altri mezzi di trasporto da utilizzare.  


L’accettazione in SPDC richiede l’esecutività dell’ordinanza di TSO. 
Le 48 ore disponibile per la notifica, da parte del messo comunale, al giudice tutelare dell’ordinanza 
di TSO in condizioni di degenza ospedaliera, decorrono dal momento del ricovero che viene 
attestato dal medico accettante con firma autografa su copia dell’ordinanza del sindaco, che gli è 
presentata dalla Polizia municipale accompagnante il paziente in SPDC, o con certificato a parte. 

L’eventuale prolungamento della durata del TSO, dopo la scadenza dei primi sette giorni, avviene 
in seguito a una proposta motivata del Responsabile  del SPDC, in cui il paziente è stato ricoverato, 
al Sindaco. La dizione “in tempo utile”, che è inserita nella descrizione della procedura, è 
comunemente intesa nel senso che deve giungere al Sindaco 48 ore prima della scadenza del TSO 
perché questi sono i termini temporali indicati nel primo comma dell’Art. 35. Nella prassi corrente 
il rinnovo del TSO avviene, se è ancora necessario, ogni sette giorni. 


4. Procedure per il TSO extra ospedaliero 

Le caratteristiche del TSO extra ospedaliero si sono andate chiarendo a partire dalle formulazioni 
introdotte dalle leggi regionali in materia che hanno dato un contributo interpretativo e non solo 
applicativo, alla legge. La disomogeneità di applicazione, nelle diverse realtà locali, porta a 
formulare raccomandazioni più precise di quelle adottate per le altre circostanze e sollecita a un 
monitoraggio più attento delle modalità di esecuzione della procedura e sui luoghi deputati alla sua 
realizzazione.  

Quello extra ospedaliero si configura come la forma di TSO attivabile nel caso in cui, pur 
sussistendo le prime due condizioni previste per il TSO in degenza ospedaliera, e cioè le alterazioni 
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici e la non accettazione degli stessi da parte 
dell’infermo, manca invece la terza ed è quindi possibile “adottare tempestive ed idonee misure 
sanitarie extra ospedaliere”. 
L’ordinanza di tale TSO si caratterizza per il fatto che obbliga una persona a curarsi, ma il luogo 
non è vincolato a precise caratteristiche. Il luogo costituisce solo parte delle condizioni materiali 
che permettono alla cura (qualunque modalità di cura indicata dal medico) di essere praticata e 
verificata. La logica del TSO extra ospedaliero è che la cura non incida  troppo negativamente 
sulla vita del paziente, venendo a limitarla più di quanto il disturbo psichico o la malattia mentale 
non la limitino. I luoghi più spesso indicati sono la casa del paziente (con l’attivazione di visite 
domiciliari), il Centro di salute mentale (obbligando il paziente a visite ambulatoriali).  
Nella pratica corrente l’ordinanza di TSO extra ospedaliero da parte del Sindaco viene spesso 
comunicata al giudice tutelare, benché tale atto non sia richiesto dalla legge. Si tratta di una 
garanzia aggiuntiva per il cittadino vista come persona in una situazione di debolezza e meritevole 
di una protezione supplementare. Una tale segnalazione permette al giudice tutelare, assunte le 
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti previsti dal comma 2, dell’Art. 35, di mettere in 
atto quanto previsto in detto articolo: “qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i 
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio 
dell’infermo”. A ciò vanno aggiunti i benefici previsti dalla Legge 6 del 9, 01, 04 
sull’Amministratore di sostegno. Questa pratica, benché non obbligatoria, va tuttavia raccomandata 
sia al sindaco che emette l’ordinanza, sia al medico che fa la proposta. 
Per il TSO extra ospedaliero vale quanto indicato dal comma 4 dell’art. 33: “i trattamenti sanitari 
obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali”. Spettano quindi ai servizi 
del DSM. Questo viene ribadito dal comma  3 dell’art. 34. 



5. Libertà di scelta del luogo e del servizio in caso di ASO/TSO 

L’Art. 33, comma 2, ricorda che anche gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori non 
debbono violare il principio del “rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici”, 
compreso il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Quest’ultimo viene limitato 
dall’espressione “per quanto è possibile”. Pertanto deve essere garantita al paziente la libera scelta 
del luogo e del servizio, nei limiti dalla disponibilità di posti letto e da quelli imposti dalla 
precauzione di non sottoporre il paziente ad un viaggio di trasferimento di durata eccessiva. 
Comunque occorre verificare la disponibilità, del servizio scelto dal paziente, ad accoglierlo e a 
svolgere un programma che preveda la presa in carico successiva o l’impegno a favorire il ritorno al 
DSM inviante. Di questa mediazione si farà carico il DSM del luogo dove avviene l’avvio della 
procedura di TSO.  
La scelta del paziente, che non è stato possibile rispettare nell’immediato, deve sempre essere tenuta 
presente ed esaudita “per quanto è possibile”, conciliandola con i vantaggi che scaturiscono dal 
mantenere il paziente più vicino possibile al contesto di vita, valorizzando la territorialità dei servizi 
come garanzia di continuità della presa in carico curativa ed assistenziale. 


6. Individuazione del luogo in cui attuare il TSO 

Il sindaco, dovendo indicare il luogo dove trasportare l’infermo, deve conoscere la disponibilità di 
un posto letto in SPDC e quindi decidere per l’SPDC più vicino sulla base delle informazioni che il 
sistema 118 raccoglie e fornisce. 
Tutti gli SPDC dovrebbero avere una organizzazione abbastanza elastica per quanto riguarda la 
disponibilità di posti letto e di personale, tale da accogliere provvisoriamente in TSO un paziente 
che sia giunto in reparto nonostante tutte le precauzioni adottate per evitare un ricovero su posto 
sopranumerario. Per questi casi la ricerca del posto letto definitivo è un compito la cui soluzione va 
attribuita con chiarezza e spetterà ai protocolli locali dare indicazioni in materia. Per il trasferimento 
del paziente occorre una nuova ordinanza del sindaco e il paziente viene trasportato dall’ambulanza 
ospedaliera e accompagnato dalla Polizia municipale del Comune che ha emesso l’ordinanza.  
Il ricovero in un SPDC fuori Regione, in caso di mancanza di posti letto, si giustifica con la 
necessità di ottemperare all’obbligo della cura. Per ridurre al minimo il disagio del paziente si 
dovrebbe rispettare sempre il criterio di scegliere il SPDC più vicino.  
Anche i trasferimenti di pazienti, dal SPDC indicato nell’ordinanza di TSO a quello di residenza del 
paziente, devono avvenire nel rispetto della dignità della persona e attuati per favorire i benefici di 
una successiva, più adeguata, presa in carico che garantisca una continuità terapeutica.  
Questa esigenza mette in secondo piano il rispetto di modalità organizzative troppo rigide o di 
regole amministrative (salvo quelle già codificate per quanto riguarda la mobilità sanitaria) e tiene 
conto delle reali condizioni di vita, di scuola e di lavoro che possono vedere il paziente soggiornare 
in un luogo diverso dalla residenza formale. 



7. Circostanze in cui non si applicano le procedure ASO/TSO 

E’ bene ricordare che la legge restringe in modo puntuale le circostanze in cui si è legittimati ad 
attivare una procedura di TSO: non ogni disturbo psichico o ogni rifiuto del paziente sono 
condizioni sufficienti. L’assenza delle condizioni per il TSO, insieme con la mancata accettazione 
volontaria di interventi terapeutici, non esime il medico dal mantenere un’attenzione alla situazione 
del paziente, attivando interventi che garantiscono la permanenza di qualche forma di interazione 
nel tempo e favoriscano la motivazione del paziente alla cura.  

Esistono poi interventi che non necessitano dell’attivazione di un TSO: l’esempio tipico è costituito 
dai disturbi di coscienza, o dalle gravi forme di deterioramento mentale su base organica, in cui il 
paziente non è in grado di esprimere né consenso né dissenso. 
Gli urgenti interventi terapeutici citati dalla legge come una delle determinanti della proposta di 
TSO, non sempre configurano una situazione di urgenza psichiatrica in senso proprio. Va ricordato 
che, per pacifico riconoscimento della letteratura dedicata al tema, l’urgenza vera è rara in 
psichiatria.  Ma, quando si presenta, la situazione richiede un’assistenza sanitaria non discontinua e 
il dovere del medico è assicurarla con la propria presenza e/o attraverso l’attivazione di tutte le 
misure, compreso il ricovero, atte a salvaguardare il paziente. Il dovere di curare è allora prevalente 
e comporta che il medico non abbandoni il malato senza essersi assicurato che altri, e più 
adeguatamente, intervengano. In questi casi far ricorso unicamente alle procedure ASO e TSO, può 
essere inadeguato rispetto alla gravità dell’urgenza, soprattutto se la loro attivazione comporta un 
allungamento pericoloso dei tempi necessari alla creazione di adeguate condizioni di assistenza.  

Pertanto il medico, qualora ravvisi condizioni eccezionali di necessità ed urgenza e ove ricorrano 
oggettive esigenze di salvaguardare la persona dal pericolo attuale di un danno grave non altrimenti 
evitabile, è tenuto ad adempiere il proprio dovere professionale attuando i provvedimenti opportuni 
e non differibili ed attivando le altre agenzie dell’emergenza, sia sanitaria che delle forze 
dell’ordine. Messi in atto i provvedimenti urgenti, qualora persista ancora la necessità di interventi 
terapeutici e si trovi di fronte al rifiuto del consenso da parte dell’infermo, se ricorrono le altre 
condizioni previste dall’Art. 34 della Legge 833/78 il medico deve dare avvio alla procedura per il 
TSO. 
In particolare, quando il medico ha la convinzione che nella situazione con la quale è venuto a 
contatto ci sia un rischio di danno per la vita e l’integrità delle persone coinvolte, rischio legato non 
solo al comportamento del paziente ma anche alle caratteristiche dell’ambiente di vita, è bene che 
oltre ad attivare interventi sanitari, richieda anche l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza. 
Queste forme di collaborazione diventeranno efficaci se ci sarà una certa sintonia tra le diverse 
istituzioni; la collaborazione andrà programmata, regolamentata attraverso intese e protocolli, 
monitorata e periodicamente valutata. 

Va ricordato che tra le motivazioni del TSO non sono previste né l’incapacità di intendere e di 
volere, né lo stato di pericolosità. Il TSO non è, in questi casi, lo strumento di elezione, per il suo 
carattere sanitario, destinato a facilitare la cura e non la scomparsa della pericolosità. 

Il rifiuto del trattamento di una malattia fisica può essere il sintomo di malattia psichica, che però 
deve essere diagnosticata clinicamente e non solo presunta. Inoltre va ricordato che il TSO 
autorizza il solo trattamento delle alterazioni psichiche. Per il trattamento di quelle fisiche occorre 
comunque l’assenso del paziente, salvo quel che è previsto per l’urgenza e lo stato di pericolo 
immediato di vita. Il punto centrale della norma che regola il TSO non è il rifiuto dell’intervento 
medico ma il bisogno di intervento per disturbo psichico. 
10 

Non si può negare che esistano rifiuti delle cure fisiche che sono irrazionali in persone non in grado 
di valutare l’incidenza della malattia non curata sul proprio destino e non capaci di ricevere e 
comprendere le informazioni sul proprio stato di salute necessarie per prendere una decisione 
consapevole. In questi casi la legge prevede le procedure che portano alla valutazione della capacità 
di intendere e di volere e le modalità degli interventi legali.  
In conclusione le norme TSO non sono applicabili, in linea generale, per far  fronte al rifiuto di 
intervento da parte del paziente affetto da patologie somatiche.  


8 Procedure ASO e TSO in età evolutiva 

Negli articoli 33, 34 e 35 della L. 833/78 non sono citati in alcun modo i minori. Se ciò da un lato fa 
pensare che per essi in materia di ASO e TSO siano date per scontate le stesse procedure e i luoghi 
degli adulti, dall’altro non vanno dimenticati il ruolo ampiamente codificato del Tribunale per i 
Minorenni, e la specifica complessità del problema del consenso nei minori.  Si pongono quindi 
alcuni nodi critici, che cercheremo di affrontare per definire una griglia decisionale per la gestione 
dei contrasti. 

Il consenso alle cure nel rapporto tra genitori e minore. 
Nel rapporto con i bambini e ragazzi, il “consenso” a specifici atti sanitari e la semplice 
collaborazione alla conoscenza della situazione da parte del clinico è sempre un processo di 
incontro, più che l’adesione una tantum a una scelta dicotomica sì-no. 
Considerando gli aspetti normativi, il consenso alle cure è giuridicamente rilevante “solo se è 
valido”, cioè prestato da un soggetto maggiorenne. Nei minorenni la capacità di esprimere un 
consenso valido è considerata imperfetta e incompleta, e la competenza formale all’espressione del 
consenso è obbligatoriamente in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, il cui  
consenso è sufficiente a fare ritenere “volontario” il ricovero del minore. 
Ciononostante, le recenti evoluzioni del diritto a livello nazionale ed internazionale pongono 
fortemente in crisi tale posizione, considerando il Consenso non un atto contrattuale bensì un atto 
giuridico unilaterale.  

A ciò consegue che esso non richiede la capacità di agire, subordinata al conseguimento della 
maggiore età, ma la capacità di intendere e volere (capacità naturale), accordabile anche 
all’infradiciottenne.  
Per maggiore chiarezza appare opportuno parlare di “assenso/dissenso” del minore “maturo”  alle 
cure e non di consenso. Anche se tale terminologia non è riconosciuta sul piano strettamente 
giuridico, è dovere del sanitario accertare, nelle forme e nei modi più consoni, l’assenso/dissenso 
del minore e, quando sia “idoneo all’assunzione di responsabilità”, tentare di “tenere conto” della 
sua volontà.  
Nel caso di contrasto tra tutore/genitore e minore maturo relativamente ad atti medici che incidano 
significativamente sulla integrità personale e la qualità di vita del ragazzo, sempre più si considera 
che il parere dei genitori non possa semplicemente prevalere sul parere del minore, ma che sia 
opportuno un intervento del Giudice Tutelare, in quanto garante del suo diritto di 
autodeterminazione. Poiché in generale gli adolescenti non sono consapevoli di tale diritto, 
dovrebbe essere compito del medico garantirne l’esercizio, ricorrendo al Giudice Tutelare ogni qual 
volta sia opportuno un garante esterno.   

Un ulteriore punto critico è il rifiuto alle cure da parte di uno o di entrambi i genitori, quando esso 
generi una condizione di grave pregiudizio per la salute del minore. Il diritto alla salute è infatti 
riconosciuto al minorenne innanzitutto nei confronti dei genitori, che ne sono i primi garanti. In 
mancanza delle condizioni minime necessarie,  la legge prevede che siano attivati interventi di 
sostegno da parte dei servizi di assistenza socio-sanitaria. Nei casi più gravi è previsto l’intervento 
del Tribunale per i Minorenni, che è l’unico organo giudiziario che ha il potere di intervenire a 
11 

salvaguardia del diritto alla salute del minore in situazione di pregiudizio per il mancato consenso o 
per la mancata collaborazione dei genitori alle cure.  
Il Giudice Tutelare ha invece il ruolo di garante nell’ambito dei ricoveri psichiatrici non volontari: 
ma  cosa si può intendere per non volontarietà in età evolutiva? ASO e TSO dell’adulto agiscono 
infatti nel caso di rifiuto “dell’infermo”, presumendo che sia necessario un intervento della 
collettività poiché un suo membro è transitoriamente incapace, a causa della grave patologia 
psichiatrica da cui è affetto, di autodeterminarsi liberamente, ed è inconsapevole della propria 
malattia.  Si può estendere il concetto a qualcuno che non sia l’infermo stesso? 

Il Tribunale per i Minori e il  Giudice Tutelare 
La difforme collocazione dei Servizi di NPI nell’ambito Materno Infantile, del DSM o della 
Riabilitazione, in Ospedale o nei Distretti sociosanitari, ha contribuito a determinare prassi 
operative diverse. I dati disponibili evidenziano inoltre una disparità tra TSO e ricoveri psichiatrici 
in età evolutiva. Nell’ultimo quadriennio infatti la media ISTAT  di TSO nei confronti di minori 12- 
18 anni è stata di 70 (settanta) casi all’anno in tutta Italia, a fronte di 6000 ricoveri per condizioni 
psichiatriche nella fascia di età 12-18.  Ciò dimostra che nella grandissima maggioranza dei casi le 
soluzioni individuate sono altre.  

Le funzioni attribuite dalla Legge al Tribunale per i Minori e al Giudice Tutelare sono diverse. 
Il Giudice Tutelare ha prevalentemente la funzione di garantire la tutela dei soggetti che non 
sarebbero per diversi motivi, transitori o permanenti, in grado di tutelarsi da soli contro i possibili 
abusi di coloro che detengono l’autorità nei confronti del soggetto. Nelle procedure del TSO il GT 
assume lo stesso ruolo, senza una specializzazione in ambito minorile. 
Il Tribunale per i Minorenni invece è organo specifico per l’ambito minorile, e dal punto di vista 
civile ha il compito di protezione del minore in situazioni potenziali di pregiudizio, incluse quelle in 
ambito sanitario. 
L’operatore sanitario, a maggior ragione se incaricato di pubblico servizio, qualora percepisca 
l’esistenza di un severo pregiudizio a un minore, derivante da una mancata tutela del suo diritto alla 
salute, che persiste dopo avere attivato tutto quanto possibile per acquisire l’effettiva adesione dei 
genitori e del minore stesso agli interventi necessari, è infatti tenuto a darne segnalazione 
all’Autorità competente per i minori. 
Le segnalazioni vanno indirizzate alla Procura della Repubblica presso il TM, che ha il compito di 
valutare se effettivamente esista un problema di tutela, e se conseguentemente sia necessario 
attivare il Tribunale per i Minorenni, che ha la possibilità di agire attivamente sulla potestà 
genitoriale. 
Solo raramente tale azione giunge fino al decadimento della potestà ed alla sostituzione con un  ente 
che ha il compito di compiere tutti gli atti nell’interesse del minore. Nella maggior parte dei casi 
avviene invece la  prescrizione degli interventi specifici necessari ed il tribunale riveste il ruolo di 
risorsa esterna elettiva anche in situazioni non materialmente urgenti, nelle quali il Giudice minorile 
incarna una figura autorevole e neutrale, (altrimenti assente dalla scena, il cui intervento può 
tutelare sia il minore che  la sua relazione con la famiglia e anche con l’équipe curante). 
Nei casi di assoluta urgenza, nei quali bisogna assumere un provvedimento immediato nello spazio 
di poche ore, è possibile la segnalazione diretta al Tribunale per i Minorenni.  

I luoghi per la cura 
Nell’adulto, il TSO è considerato elemento di garanzia verso il rischio di abuso di interventi non 
appropriati e lesivi della libertà personale (garanzia che rientra anche nei compiti istituzionali del 
TM), ed il legislatore specifica che “la cura dei pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero, 
volontario od obbligatorio, è prestata dai e nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC)”. 
Nei casi in cui si reputi opportuno il ricorso al TSO nei minori, è necessaria la previsione di buone 
pratiche specifiche, attivando azioni che evitino il paradosso per cui le tutele previste per la 
12 

riduzione dello stigma del paziente psichiatrico adulto non sono adeguate per il paziente 
psichiatrico adolescente: questi può infatti trovarsi in ambienti ospedalieri incapaci di gestirlo e 
contenerlo, o con pazienti psichiatrici adulti, oppure in situazioni extraospedaliere usate di necessità 
come succedaneo degli inesistenti luoghi di ricovero per adolescenti con disturbo psichiatrico 
maggiore. Nell’ambito dei minori è quindi particolarmente opportuno da un lato che  le Regioni 
codifichino e applichino in maniera omogenea le procedure e le garanzie connesse all’istituto del 
TSO extraospedaliero, e dall’altro che si attivino nella direzione di strutture di ricovero ospedaliero 
specifiche, in luogo  delle ordinarie strutture di ricovero ospedaliero psichiatriche o pediatriche.  
I minori, al termine della eventuale parentesi ospedaliera acuta, hanno inoltre bisogno di spazi 
terapeutici di lungo periodo, anche residenziali. Il  punto di reale maggiore criticità  nella gestione 
di percorsi di tutela della Salute Mentale in età evolutiva soprattutto in condizioni di emergenza e  
urgenza, sta proprio nella carenza di risorse e di strutture specificamente dedicate ai minori. E’ 
perciò necessario che le Regioni attivino una rete omogenea e integrata di reparti e servizi 
territoriali di NPIA, con personale specificamente formato per la gestione globale dei disturbi 
neuropsichiatrici dell’età evolutiva (specifici sia per le caratteristiche cliniche che per la 
frequentissima comorbilità con disturbi di altro asse). 
Analoga attenzione va quindi dedicata allo sviluppo della rete di strutture residenziali e 
semiresidenziali terapeutiche per adolescenti al fine di evitare ricoveri impropri e/o prolungare i 
termini delle dimissioni trasformando  situazioni cliniche  urgenti ma gestibili in presenza di risorse 
idonee, in emergenze di difficilissima gestione e con un alto rischio aggiuntivo di aggravamento e 
di cronicizzazione, ad esempio per effetto della discontinuità indotta dalla distanza tra l’ambiente di 
vita e il luogo di ricovero.  

Altro nodo critico è rappresentato dal servizio di emergenza 118: si rileva la necessità di protocolli 
procedurali e organizzativi riguardanti il trasporto di un paziente minore con urgenza psichiatrica, 
per il quale finora si determina un’assoluta disomogeneità degli interventi in emergenza, che può 
giungere fino al rifiuto dell’intervento da parte del 118. 

Urgenza indifferibile: così come per gli adulti , a maggior ragione per i minori, è opportuna una 
grande attenzione nella valutazione delle condizioni che autorizzino il ricorso a questa 
fattispecie,spesso fortemente condizionata da fattori esterni allo stato clinico . In ogni caso, è buona 
pratica cogliere ogni occasione per rinegoziare con il paziente e i familiari un possibile consenso e 
ogni possibile alleanza per il trattamento. 


Le linee di indirizzo operativo 

Sul piano pratico, in ambito neuropsichiatrico infantile per quanto riguarda gli accertamenti e i 
trattamenti sanitari per malattia mentale si possono porre cinque  diverse situazioni, secondo quanto 
elencato in tabella.  

 Minore “maturo” Genitori Procedura  
a. Assenso  Consenso  Si procede direttamente 
b. Assenso  Rifiuto da parte di uno o entrambi i 
genitori Segnalazione alla Procura del Tribunale 
dei minori 
c. Rifiuto   Rifiuto da parte di uno o entrambi i 
genitori Segnalazione alla Procura del Tribunale 
dei minori 
oppure 
ASO/TSO ospedaliero/ 
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TSO extraospedaliero 
d. Rifiuto  Consenso, situazione ambientale 
adeguata e collaborante ASO/TSO ospedaliero/ TSO extraospedaliero 
e. Rifiuto  Consenso, ma situazione ambientale 
di pregiudizio per la salute del minore Segnalazione alla Procura del Tribunale 
dei minori 


Situazione a.:  Sia il minore che entrambi i genitori danno il proprio assenso ad accertamenti e cure 
e sono sufficientemente collaboranti. Non vi è necessità di investire autorità esterne e si procede 
secondo quanto man mano necessario e concordato, che si tratti di valutazioni o trattamenti 
ambulatoriali od ospedalieri.  

Situazione b.:  Il minore dà il proprio assenso alle cure, ma uno o entrambi i genitori rifiutano.  
L’elemento principale è rappresentato dalla mancata collaborazione di uno o entrambi i genitori, 
spesso all’interno di una dinamica fortemente conflittuale. Se ciò configura uno stato di grave 
pregiudizio per la salute del minore, appare necessaria la segnalazione alla Procura del Tribunale 
per i Minorenni. 

Situazione c.: Né il  minore né i genitori danno il proprio assenso alle cure, o vi acconsente uno solo 
dei genitori.  L’elemento principale è rappresentato dal rifiuto e dalla mancata collaborazione 
generalizzata, spesso all’interno di una dinamica fortemente conflittuale.  In genere, ciò configura 
uno stato di grave pregiudizio per la salute del minore, che richiede la segnalazione alla Procura del 
presso il Tribunale per i Minorenni. 
A volte può invece essere opportuno attivare in prima battuta la procedura dell’ASO o del TSO 
extraospedaliero (che peraltro hanno il vantaggio di segnalare comunque la situazione anche al 
sindaco), attraverso i quali rinegoziare il consenso, e lasciare l’eventuale segnalazione al TM ad un 
secondo momento. 

Situazione d.:  Il minore non acconsente alle cure, mentre entrambi i genitori danno il proprio 
consenso e la situazione ambientale e familiare appare adeguata e collaborante. L’elemento 
principale è rappresentato dal rifiuto dell’infermo; e in questo caso appare opportuno il ricorso ad 
ASO e TSO (extraospedaliero o ospedaliero). 

Situazione e.: Il minore non acconsente alle cure, i genitori esprimono formalmente il proprio 
consenso, ma la situazione ambientale familiare nel suo complesso appare di pregiudizio per la 
salute del minore: appare comunque opportuno per motivi clinici che la prescrizione avvenga da 
parte di un’autorità esterna nei confronti del nucleo familiare nel suo complesso e non solo nei 
confronti del minore.  
In questo caso appare più opportuna la segnalazione alla Procura presso il TM, evidenziando non 
solo la situazione complessiva e le motivazioni del pregiudizio, ma anche tutto quanto è stato messo 
in atto per giungere al consenso del minore, e gli interventi necessari per modificare la situazione di 
pregiudizio. 

In conclusione:  si evidenzia come i nodi critici affrontati siano tali da richiedere la formazione di 
un consensus specifico,  che consenta l’omogeneità degli interventi a tutela del diritto alle cure nel 
rispetto del “consenso” declinato all’interno del rapporto tra genitori e minore. 



Roma, 29 aprile 2009 

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